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venerdì 17 giugno 2011

Il roccolo e l'articolo 22

Cara Icchia,
ti ricordi ancora del roccolo solitario di Canobbio di cui ti avevo parlato tempo fa? Quel roccolo-torretta è tutelato. Ma attorno a questo bene protetto localmente è stata fatta tabula rasa in vista di una nuova edificazione. Un bene tutelato, ma completamente decontestualizzato... Eppure, la Legge sulla protezione dei beni culturali del 1997 raccomanda un perimetro di rispetto attorno ai beni tutelati. L'articolo 22 della legge recita: 

"1 Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.
2 Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.
1) Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515."   

Ebbene, chissà se attorno al nostro roccolo solitario, sempre più solo e meditabondo, i progettisti hanno previsto l'osservanza di un perimetro di rispetto? Ho chiesto lumi a Benedetto Antonini, architetto e urbanista, già direttore della divisione della pianificazione territoriale del Canton Ticino e docente presso Polis Maker. Il perimetro di rispetto, visto che è un bene tutelato localmente, deve essere stabilito dall'autorità comunale la quale deve vegliare al fatto che il progetto in questione salvaguardi la dignità del bene, in altre parole i valori storico-artistici che he hanno determinato la protezione.



"Un roccolo -sottolinea ancora Antonini-  è un edificio che per sua natura dev'essere visibile da lontano nonché dall'alto ed essere relativamente lontano dalle case, poiché dal roccolo si usava sparare agli uccelli da passo".
Se non c'è perimetro di rispetto, "significa che l'autorità non ha adempiuto completamente ai suoi compiti" e "se ci fosse stata negligenza da parte delle autorità  cantonale e o comunale"  -in questo caso comunale- " la domanda di costruzione potrebbe essere impugnata, anche se probabilmente in modo tardivo". Il che "potrebbe però portare i promotori -nel caso avessero fretta di realizzare- a negoziare una variante di progetto più rispettosa dei retaggio storico del luogo".
Ortica

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