SEGNALATE I LUOGHI DEL CUORE E DELLA PANCIA

QUALE LUOGO AMATE E QUALE DETESTATE? COSA SUSCITA IN VOI? SEGNALATELO CON SCRITTI, FOTO, COMMENTI, FATELO IN MODO ANONIMO, CON UNO PSEUDONIMO O CON IL VOSTRO VERO NOME MA PARTECIPATE AL SONDAGGIO DI SALVIAMO IL SALVABILE!
GRAZIE A TUTTI

Visualizzazioni totali

sabato 1 giugno 2013

La mannaia del Cantone sulla Romantica e la sua credibilità



Chiedevamo spiegazioni. Eccole. Sono contenute in due documenti inviatici da Stefano Baragiola, segretario dell'associazione Uniti per Bré e membro del comitato direttivo STAN.  Sono le risposte del Consiglio di Stato
1. allo scritto con cui il 2 maggio la Società ticinese per l'arte e la natura chiedeva un divieto di demolizione in via provvisionale di Villa Galli e la sua iscrizione quale bene culturale di importanza cantonale e
2. all'interrogazione presentata il 7 maggio al Gran Consiglio da Michela Delcò Petralli (Verdi) a margine della richiesta della STAN.

Nel corso dell'intervista diffusa da Falò, l'ex giudice federale Sergio Bianchi ha sottolineato come il Cantone sia in possesso degli  strumenti giuridici e di chiari elementi formali per ribaltare la situazione. Le sue sono parole inequivocabili: Ancora oggi  si può sospendere la licenza". Nella sua risposta alla STAN, il Consiglio di Stato non ha trovato di meglio che ricordare che già nel 2009, interpellato sull'ipotesi di emanare un divieto di demolizione, "sulla scorta di un parere giuridico del giudice federale emerito Sergio Bianchi, questo Consiglio ha preso atto dell'assenza dei presupposti  per un intervento di revoca della licenza edilizia (...)".  Ma come, Bianchi non ha invece affermato che la licenza può essere sospesa?

Proseguiamo nella lettura.
"(...) un intervento d'imperio (...) avrebbe esposto il Cantone a pretese di risarcimento che non si sarebbero limitate alle sole spese di progettazione  divenute inutili (peraltro già ingenti) ma avrebbero anche compreso un indennizzo per espropriazione materiale". Decisamente il CdS ha problemi di interpretazione... il parere giuridico commissionato a Bianchi non lascia dubbi neanche a questo proposito: "L'istituzione di un vincolo paralizzerebbe la licenza edilizia cresciuta in giudicato, che dovrebbe essere revocata; alla rilasciataria del permesso andranno rifuse le spese di progettazione".

Non solo. "Un mero divieto di demolizione di Villa Galli non dovrebbe di principio comportare un'espropriazione materiale".
Imperterrito, il Cantone si ostina invece a evocare - vedi la sua risposta ai Verdi - gli  "onerosi interventi coercitivi"  derivanti da un suo intervento. Un  atteggiamento incomprensibile, oltre che ingiustificabile. Anziché tutelare d'imperio la testimonianza di un patrimonio storico, culturale e architettonico sulla scorta di perizie giuridiche e storico-architettoniche, il Consiglio di Stato preferisce non intervenire adducendo ragioni - il men che si possa dire - difficilmente difendibili.

Che dire di un Governo la cui versione contrasta con il parere invocato a giustificazione della scelta di non intervenire a tutela di Villa Galli? E di una scelta - gravida di conseguenze-  che poggia su un'interpretazione perlomeno discutibile, o forse di comodo, del parere giuridico di Bianchi?  Che la credibilità del Cantone ne esce seriamente compromessa. E la perdita di credibilità delle istituzioni agli occhi dei cittadini è forse la cosa più grave in tutta la vicenda.

Ortica
(mie le sottolineature)

Ecco i due scritti, entrambi sono datati 28 maggio 2013. Il primo è la risposta all'interrogazione dei verdi, il secondo è la risposta alla STAN.  

Interrogazione 7 maggio 2013 n. 92 13

Abbattimento della Romantica di Melide

Signora e signori deputati,

facciamo riferimento all'atto parlamentare indicato a margine con il quale, in riferimento  all'annosa vertenza riguardante Villa Galli di Melide a nome del gruppo dei Verdi chiedete allo scrivente Gran Consiglio come intende pronunciarsi sulla richiesta contenuta in una lettera del 2 maggio scorso della STAN (Società Ticinese per l'Arte e la Natura).

Quest'ultima chiede in particolare all'autorità cantonale di imporre ai proprietari della villa un divieto di demolizione in via provvisionale corredato dall'obbligo di adottare le misure necessarie per evitare il progressivo degrado della struttura. Contemporaneamente essa postula l'iscrizione dell'edificio nel novero dei beni culturali di importanza cantonale come pure, nell'ottica di una maggiore efficacia nella protezione di questi beni, l'allestimento di un elenco esaustivo degli edifici che sono parte costitutiva del paesaggio lacustre cantonale e del patrimonio storico-architettonico del Cantone.

Per quanto attiene alla presa di posizione dello scrivente Consiglio sulle singole richieste della STAN vi rimandiamo alla relativa risposta notificata in questi giorni e che alleghiamo per conoscenza.
Ci preme tuttavia in questa sede illustrarvi per sommi capi l''impegnativo percorso compiuto dal 2008 per trovare una soluzione che permettesse di raggiungere un risultato soddisfacente per tutte le parti in causa.
Giova ricordare che nel 2007 è stata rilasciata una licenza di costruzione senza che fossero sollevate obiezioni riguardo alla demolizione di Villa Galli che non era formalmente protetta né sul piano locale né su quello cantonale. La stessa STAN non aveva inoltrato alcun ricorso. Solo successivamente è nato un dibattito sull'opportunità della protezione.
E' stato a questo momento  che il Consiglio di Stato e per esso il Dipartimento del territorio, dopo aver preso atto che non erano date le premesse per la revoca della licenza, dei rilevanti costi legati a una procedura di espropriazione e dell'opportunità di affrontare il problema su una  scala territoriale più ampia, si è fatto promotore di una trattativa con il Comune e con la proprietà volta a:
- tutelare la villa e il suo parco;
- valorizzare il comprensorio a lago (impianti sportivi, aree di svago, posteggi).
- garantire i diritti acquisiti dei titolari della licenza edilizia.

Cantone e Comune hanno messo in gioco un'area di loro proprietà adibita a campi da tennis quale elemento di compensazione per il ridisegno delle funzioni del comprensorio.

Le parti hanno sottoscritto una prima Convenzione sulle modalità di lavoro e incaricato un pianificatore di allestire un progetto di variante di PR. Nel 2010, sulla base di una proposta concreta, si è avviata una lunga e difficile trattativa per definire i termini materiali della fase realizzativa a seguire. A fine 2011, il raggiungimento dell'obbiettivo sembrava ormai compromesso dalla rinuncia da parte della proprietà. A questo punto, il Dipartimento aveva reso pubblico la rinuncia al progetto attraverso una conferenza stampa congiunta con il Comune.
Successivamente si è manifestato un interesse da parte di un nuovo promotore, che ha permesso di riprendere il progetto e di concludere nel marzo 2013 una Convenzione con tutti gli elementi per raggiungere gli obbiettivi del Cantone, del Municipio e della proprietà, rispettivamente di un  promotore.
Da un profilo generale la soluzione consentiva di valorizzare l'intero comparto a lago, di salvaguardare Villa Galli e di compensare la rinuncia al progetto edilizio già autorizzato, senza alcun esborso finanziario da parte degli enti pubblici..
La concretizzazione della Convenzione sottoscritta comportava naturalmente l'adesione del Consiglio Comunale di Melide, competente per l'approvazione della variante di Pr. L'esito negativo del voto ha portato all'annullamento dell'accordo raggiunto.
Di fatto si è quindi ritornati alla situazione del 2007. Questo Consiglio, dopo aver preso atto del rilevante sforzo effettuato, del lungo tempo trascorso per condurre a buon fine la complessa trattativa e dell'inequivocabile decisione del Consiglio comunale di Melide, non ritiene proponibile un ulteriore tentativo di riaprire la negoziazione o l'adozione di onerosi interventi coercitivi: sarebbe uno sforzo spropositato sia in termini finanziari che temporali in rapporto allo stato di conservazione dell'edificio e del comparto in cui è inserito.

Di seguito rispondiamo alle puntuali domande contenute nel vostro atto parlamentare.

1. Intende dare attuazione alle richieste della STAN?

2. Intende applicare l'art. 17 della Legge sulla protezione dei beni culturali (del 13 maggio 1997) e salvare Villa Galli?

3. In generale, come intende proteggere dalla speculazione edilizia le altre ville storiche site su tutto il territorio cantonale?

La questione della protezione degli edifici storici e monumentali, e in particolare dell'edilizia borghese della seconda metà dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento, è costantemente al centro dell'attenzione dei competenti servizi cantonali. Da una parte il Cantone, e in particolare il Dipartimento del territorio, si è da tempo preoccupato, sulla scorta dei disposti della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC), di raccogliere in "un'unica banca dati tutte le informazioni su questo consistente patrimonio culturale: è infatti sulla base di queste conoscenze che è possibile agire con razionalità e oggettività scientifica, identificando gli edifici e i manufatti degni di essere protetti, per poi mettere in pratica una politica di protezione attraverso gli strumenti previsti dalla LBC. D'altro canto, come dimostra proprio il caso di Villa Galli, la protezione del patrimonio edificato deve necessariamente passare attraverso un'appropriata politica di conservazione del territorio e del paesaggio in cui i monumenti sono inseriti. Il principio della "protezione integrale" è infatti uno dei cardini su cui poggia la LBC: la protezione di un bene immobile è da attuare non più come protezione di un singolo oggetto di pregio, avulso dal suo contesto territoriale, bensì come "protezione integrata" da concretizzare nell'ambito della pianificazione del territorio.

La politica cantonale in difesa del patrimonio monumentale dalla speculazione edilizia si muove secondo queste due direttrici. La maggior parte dei dati essenziali relativi ai beni culturali degni di protezione sono stati inseriti e valutati nel Sistema d'informazione dei beni culturali (SIBC), permettendo di ottenere informazioni particolareggiate e immediate sui beni culturali esistenti in un singolo territorio e di formulare opportune proposte di protezione.
Su questa base, l'Ufficio dei beni culturali, aiutato e sostenuto nel suo lavoro dall'Ufficio della pianificazione locale, collabora attivamente con i Comuni nell'attuazione della strategia di protezione dei beni culturali che viene considerata in via principale nell'ambito della modifica ed dell'aggiornamento dei PR comunali.
Questo processo, in parte già avviato a partire dal 2000, è stato attivato in modo particolare soprattutto dopo il 2005, quando il SIBC gradualmente è diventato operativo: oggi sono tutelati come bene culturali d'interesse cantonale 1583 edifici e manufatti, mentre 349 sono in proposta: per contro i beni culturali d'interesse locale formalmente tutelati sono 2861 e 2031 sono in proposta. Parecchi comuni, tra cui Lugano, Locarno, Muralto, Capriasca, hanno ricevuto le indicazioni per procedere all'adozione delle misure di tutale necessarie ed opportune per la protezione dei beni culturali, lasciando loro il necessario margine di apprezzamento sugli oggetti ritenuti di valenza locale.
Per gli oggetti di competenza cantonale, se non già espressamente tutelati, il Cantone può agire in applicazione dei disposti dell'art. 17 LBC con misure provvisionali, chiedendo espressamente ai Comuni l'obbligo di istituire il vincolo modificando il PR.
Il successo nella tutela dell'intero patrimonio monumentale dipende comunque, aldilà dell'attivazione degli opportuni strumenti pianificatori, dall'attenzione e dalla sensibilità della popolazione, dei proprietati e degli amministratori locali nella gestione del territorio e dei suoi valori.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore lavorative.

Vogliate gradire, signora e signori deputati, i sensi della nostra stima.






 
STAN
Società ticinese per l'arte e la natura
Via Borghese 42
6601 Locarno


Villa Galli Melide


Gentili signore e egregi signori,

facciamo riferimento alla vostra lettera del 2 maggio scorso con la quale, alla luce della recente decisione del Consiglio comunale di Melide di respingere la variante di PR intesa a proteggere e valorizzare Villa Galli e il comparto in cui essa è inserita, domandate allo scrivente Consiglio di imporre alla proprietà un divieto di demolizione in via provvisionale corredato dall'obbligo di adottare le misure necessarie per evitare il progressivo degrado dell'edificio. Nel contempo chiedete l'iscrizione della villa nel novero dei beni culturali di importanza cantonale come pure, nell'ottica di una maggiore efficacia nella protezione di questi beni, l'allestimento di un elenco esaustivo degli edifici che sono parte costitutiva del paesaggio lacustre cantonale, e del patrimonio storico-architettonico del Cantone.

Per quanto attiene all'eventuale adozione di misure provvisionali concernenti Villa Galli teniamo a rilevare che una simile ipotesi è già stata valutata dallo scrivente Consiglio nell'ambito dell'esame dell'istanza con la quale, nel 2008, alcuni cittadini avevano chiesto un intervento cantonale nella procedura edilizia conclusasi con il rilascio della licenza dell'11 ottobre 2007. In tale contesto, sulla scorta di un parere giuridico del giudice federale emerito Sergio Bianchi, questo Consiglio ha preso atto dell'assenza dei presupposti per un intervento di revoca della licenza edilizia (decisione del 20 gennaio 2009) e ha quindi deciso, nel contempo, di non emanare alcun divieto di demolizione.

Come illustrato nel corso di un'apposita conferenza stampa (29 gennaio 2009), questa decisione si è resa necessaria non soltanto per motivi di natura formale/giuridica bensì anche sostanziali e di opportunità. In particolare va sottolineato che un intervento d'imperio, oltre che rappresentare un'inammissibile ingerenza nell'autonomia comunale e allontanare qualsiasi possibilità di un accordo tra le parti, avrebbe esposto il Cantone a pretese di risarcimento che non si sarebbero limitate alle sole spese di progettazione divenute inutili (peraltro già ingenti) ma avrebbero anche compreso un indennizzo per espropriazione materiale. Già allora è infatti apparso evidente che un mero divieto di demolizione dell'edificio esistente (nel corso degli anni oggetto di numerosi ampliamenti e manomissioni dal profilo strutturale) non avrebbe avuto alcun senso in quanto si sarebbe rivelato assolutamente inidoneo a restituire alla villa e al relativo comparto l'originario valore architettonico e paesaggistico. A tal fine sarebbe quindi risultato necessario aggiungere alla revoca della licenza edilizia e al divieto di demolizione pure l'istituzione di vincoli di manutenzione, ristrutturazione e valorizzazione che, dal profilo dell'espropriazione materiale, avrebbero inevitabilmente e con ogni certezza comportato dei consistenti oneri di indennizzo per l'ente pubblico. Alla luce dello stato  di conservazione dell'immobile l'impegno per restituire le caratteristiche architettoniche originarie della Villa sarebbe molto rilevante e, allo scopo di conseguire delle adeguate garanzie sull'effettivo recupero, occorrerebbe molto verosimilmente far capo a una procedura di esproprio formale, ancor più onerosa per l'ente pubblico, che dovrebbe poi procedere direttamente agli interventi e assicurare la gestione corrente.

Preso atto di questa situazione il Consiglio di Stato ha comunque promosso una trattativa tra le parti. Nel marzo del 2009 il Dipartimento del territorio si è così immediatamente attivato per cercare un accordo con il Municipio di Melide e i rappresentanti della proprietà che permettesse non soltanto di evitare la demolizione e la realizzazione del nuovo stabile (già autorizzati con la licenza edilizia dell'11 ottobre 2007) bensì anche di valorizzare l'intero comparto della storica Punta di Melide, recuperando la villa e il suo parco mediante un concreto progetto di ristrutturazione e salvaguardando, nel limite del possibile, tutti gli interessi in gioco. Com'è noto, la trattativa protrattasi per oltre quattro anni, è sfociata in un accordo sottoscritto lo scorso 8 marzo dalla proprietà, dal Municipio e dal Cantone, che purtroppo non ha ricevuto il necessario avvallo del Consiglio comunale di Melide.

Ora per certi versi la situazione è simile a quella esistente all'indomani della decisione emanata dallo scrivente Consiglio il 20 gennaio 2009. Da un canto vi sono la villa ed il suo parco, che, pur con i valori evidenziati nelle valutazioni allestite dopo l'avvio delle trattative, si trovano in uno stato di degrado e abbandono e  in un contesto paesaggistico compromesso. D'altro canto vi è una licenza edilizia cresciuta  regolarmente in un giudicato che prevede la demolizione degli edifici esistenti e che non si rivela di principio revocabile (perlomeno non nell'ambito di un intervento cantonale nei confronti del Municipio). Purtroppo a questi elementi si è da ultimo aggiunta la decisione inequivocabilmente espressa dal Consiglio comunale di Melide che non ha voluto considerare la tutela della villa nell'ambito di un appropriato contesto paesaggistico oggetto di una specifica pianificazione (comparto a lago). Hanno prevalso in definitiva altri interessi locali. Desideriamo qui sottolineare che il significato monumentale di Villa Galli, edificio in larga parte compromesso all'interno e seriamente degradato nei suoi elementi esterni, va proprio apprezzato unicamente se inserito nel contesto di una rivalorizzazione paesaggistica del comprensorio a lago, che la variante di PR concordata tra le parti avrebbe convenientemente reso possibile, e se sostenibile dal profilo finanziario.

Sulla base di un'attenta valutazione di tutte queste circostante e considerata in particolare la recente decisione del Legislativo di Melide, lo scrivente Consiglio non ritiene siano dati i motivi per una modifica della sua posizione espressa nel 2009. In particolare, pur rimanendo disponibile ad esaminare eventuali proposte di soluzione che dovessero giungere dalla proprietà oppure da terzi, esso intende esimersi dall'adottare misure provvisionali o dal mettere in atto altri interventi coercitivi riguardanti i beni in oggetto.

Per quanto riguarda la richiesta di allestire un elenco degli edifici che sono parte costitutiva del paesaggio lacustre cantonale e del patrimonio storico e architettonico del Cantone, vi è certamente noto che le ville del lago di Lugano sono state catalogate dall'architetto Pier Giorgio Gerosa nel 1988 (Le ville del lago di Lugano inventario storico-urbanistico), mentre quelle sul Verbano sono state oggetto dell'attenzione di Virgilio Gilardoni (I monumenti d'arte e di storia del Cantone Ticino. Locarno e il suo circolo 1972; L'alto Verbano. Il circolo delle Isole 1979; L'alto Verbano. I circoli del Gambarogno e della Naregna 1983). Molte sono state distrutte nel corso del XX secolo; i dati relativi a quelle a tutt'oggi conservatesi, dopo specifiche verifiche e indagini mirate condotte dall'Ufficio dei beni culturali, sono stati inseriti nel Sistema d'informazione dei beni culturali. Il Cantone, nell'ambito dell'esame preliminare di revisioni o varianti di PR, propone già da diversi anni ai comuni le ville meritevoli di tutela ai sensi della LBC, comunicando le decisioni circa l'istituzione della protezione cantonale di quelle più significative: in tal senso la maggior parte delle ville lacustri censite e degne di protezione sono così già state segnalate alle autorità comunali nell'ambito di procedure pianificatorie. Sul Verbano, ad esempio, si è agito pe i comuni di Gambarogno, Locarno, Ronco Sopra Ascona, Muralto mentre la procedura è in corso per Minusio, Ascona e Brissago; sul Ceresio questo tipo di patrimonio è stato segnalato per i comuni di Bissone, Brusino Arsizio, Caslano Lugano, Lugano Barbengo, Castagnala, Magliaso, Maroggia, Melano, Capolago, Paradiso, Ponte Tresa, Vico Morcote, mentre le procedure sono in corso a Melide, Morcote, Riva San vitale.
In funzione degli eventuali rischi di grave manomissione o distruzione il Consiglio di Stato valuta l'adozione delle opportune misure provvisionali prevista dalla LBC in rapporto ai singoli casi concreti.

Contando sulla vostra comprensione, cogliamo l'occasione per esprimervi, gentili signore e egregi signori, i nostri migliori saluti. 
 

Nessun commento:

Posta un commento