La salvaguardia del nostro territorio passa anche dalla tutela delle zone agricole -sempre più minacciate dalla pressione immobiliare. Il tema è molto sentito sia da parte delle autorità sia da parte della popolazione: lo confermano i due programma nazionali di ricerca attualmente in corso - uno dedicato all'uso sostenibile delle risorse del suolo, l'altro allo sviluppo sostenibile e all'ambiente costruito - come pure la mobilitazione per il ripristino della destinazione agricola originaria dell'area di Valera, nel Mendrisiotto. Un segnale chiaro giunge ora anche dalla STAN che, in previsione della votazione del prossimo 17 giugno ad Ascona, si dice contraria al cambiamento da zona agricola a edificabile di 14'500 metri quadrati di terreno sul delta della Maggia. Vista l'importanza della posta in gioco, pubblichiamo interamente la sua presa di posizione (le sottolineature sono mie).
Ortica
Ascona: NO
all’ampliamento della zona edificabile sul delta della Maggia!
I cittadini e le cittadine di Ascona si recheranno alle urne il 17
giugno prossimo per esprimersi su una modifica del Piano Regolatore comunale
che prevede la messa in zona edificabile di 15'000 mq di terreno agricolo della
Terreni alla Maggia S.A.. La STAN invita la popolazione asconese a respingere
questa proposta, perché in tutto il Cantone e anche ad Ascona le superfici
edificabili sono largamente in esubero rispetto al prevedibile utilizzo nei
prossimi 10 o 20 anni, percui non vi è alcun bisogno di allargare ulteriormente
la zona edificabile. La salvaguardia rigorosa del territorio agricolo, in
specie quello pregiato (zone SAC o comunque facilmente sfruttabili sia per la
campicoltura che per la foraggicoltura), è indispensabile se vogliamo salvare
un’agricoltura vitale, e questo soprattutto nei fondovalli e nei pressi dei
centri urbani dove maggiore è la pressione per altre utilizzazioni del
territorio. La salvaguardia del territorio agricolo significa poi
contemporaneamente pure salvaguardia del paesaggio e di spazi naturali aperti,
e rappresenta un’esigenza irrinunciabile pure per l’attrattività turistica del
nostro Cantone. È inoltre importante evitare di creare un precedente che
relativizzerebbe la salvaguardia del territorio agricolo; occorre un segnale
chiaro contro una progressiva cementificazione una fetta dopo l’altra del
territorio agricolo cantonale (nel caso specifico in particolare quello del
delta della Maggia: il Municipio di Locarno attende solo che passi questo
azzonamento per andare alla carica pure esso contro le residue zone agricole
sotto la sua giurisdizione…). Perdipiù nella revisione generale del P.R.
recentemente adottata dal Consiglio comunale di Ascona, accanto all’azzonamento
del terreno agricolo in questione contro cui è stato promosso il referendum,
sono stati decisi altri ampliamenti delle superfici utili lorde edificabili
(per es. portando da R3 a R5 alcune zone); quindi il restringimento della zona
agricola sul delta della Maggia a maggior ragione non si giustifica.
In linea generale occorre rammentarsi pure di un antefatto storico:
gran parte di questi terreni sul delta (non quello su cui si vota il 17 giugno
che venne acquistato più tardi) vennero acquisiti nel 1942 (tramite la Terreni
alla Maggia S.A.) dalla ditta Bührle: l’acquisto non fu un casuale o
disinteressato amore all’agricoltura di questa industria, ma il risultato di
una precisa volontà politica: l’autorità federale – di fronte alle richieste di
varie parti politiche di tassare i “profitti di guerra” di alcune industrie che
fiorivano vistosamente nelle ristrettezze di quei tempi – decise, anziché
istituire una tassa, di indurre tali industrie a investire nell’agricoltura
nazionale, nelle bonifiche fondiarie, nella creazione di aziende agricole
modello, come appunto divenne la SA della Bührle sul delta. Pur essendo
ovviamente cambiati i tempi, sarebbe quindi malvenuto che quella provvida
decisione dei tempi del Piano Wahlen si trasformasse oggi in una speculazione
immobiliare colossale da parte di questa SA.
Analizziamo le ragioni addotte dalle autorità asconesi per questa
modifica di Piano Regolatore. Il Municipio cita come motivo di questo
azzonamento l’interesse della proprietaria a poter fare con i proventi della
vendita in questione degli investimenti nella propria azienda agricola e
soprattutto nel settore alberghiero (essa è infatti proprietaria dell’albergo
Castello del Sole); parimenti il Municipio del Borgo asserisce che favorire tali
investimenti sarebbe nel precipuo interesse di Ascona in quanto Comune a
vocazione turistica.
Queste ragioni non possono essere ritenute sufficienti a
giustificare una deroga a una legge cantonale, che per definizione è preminente
su considerazioni di interesse privato o comunale. Infatti le argomentazioni
sopra accennate attengono a interessi pecuniari privati; se si giustificasse
una diminuzione del territorio agricolo per tali motivi, non la si potrebbe
praticamente più rifiutare in nessun altro caso, motivo per cui la legge
verrebbe completamente vanificata. Perdipiù si tratta di aree SAC, cioè
aree agricole pregiate adatte all’avvicendamento colturale, che sono comprese
in un catasto cantonale (imposto dalla Confederazione) che nel Cantone Ticino
annovera 3500 ha di superfici….che faticano però ad essere consolidate e
sancite nelle pianificazioni comunali. Inoltre, secondo la legislazione
vigente una sottrazione di terreno agricolo è fattibile solo se vi è un chiaro
interesse pubblico (per es. per approntare infrastrutture pubbliche) e se essa
è rigorosamente necessaria (per es. quando il proprietario o l’ente pubblico
non possano realisticamente costruire altrove una struttura di cui
abbisognano). Né l’una né l’altra di queste condizioni è data nel caso che ci
occupa. Il Comune di Ascona non può certo far valere un interesse pubblico
alla lottizzazione di questo terreno privato, perché il Borgo non ha una necessità impellente di superfici
edificabili, prevedendo il P.R. vigente una contenibilità teorica di quasi
20'000 unità abitative, laddove la popolazione residente non arriva nemmeno ai
6000 abitanti (12'000 se comprendiamo pure i letti turistici). Ma occorre dire
che nemmeno l’argomento addotto dalla proprietaria è pertinente: non solo esso
non sarebbe sufficiente a norma di legge per giustificare una diminuzione di
terreno agricolo, ma è pure smentito dal fatto che la Terreni alla Maggia S.A.
possiede sul territorio di Ascona altri terreni edificabili: si tratta di 3
particelle a lago per complessivi quasi 25mila mq, che sono, dedotti i vincoli
sulla distanza dal lago ecc., in buona parte edificabili. Un ulteriore terreno
edificabile è stato invece recentemente venduto dalla stessa a un promotore
immobiliare. Non appare dunque così evidente che essa abbia bisogno di
lottizzare il terreno agricolo oggetto della modifica di P.R. per finanziare
gli investimenti nella propria struttura alberghiera….
Per questo motivo secondo la STAN, indipendentemente da cosa
decideranno i cittadini di Ascona, il Cantone non potrebbe e non dovrebbe in
ogni caso concedere la sottrazione di questa importante porzione di territorio
agricolo.
Giova rammentare altresì che la Legge sulla conservazione del
territorio agricolo prescrive giustamente che il compenso per ogni superficie
agricola sottratta deve essere in primo luogo una superficie sostitutiva; solo
quando ciò non sia manifestamente possibile nella stessa regione è ammesso il
compenso finanziario (che nel caso specifico la proprietaria, et pour cause!, si è impegnata a sostenere
per intero: si tratta di poco più di 400'000.- franchi, una inezia in confronto
al vantaggio finanziario che essa trarrà dall’operazione).
La STAN invita quindi la cittadinanza di Ascona a voler respingere la
modifica di P.R. sulla quale essa è chiamata a votare.
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